Art. 1.

      1. È istituita la professione sanitaria di fisico medico per l'esercizio delle attività comportanti l'applicazione dei princìpi e delle metodologie della fisica in medicina nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate, in particolare nei campi della radioterapia e della diagnostica per immagini e la relativa radioprotezione dei pazienti, degli operatori e della popolazione in generale.
      2. Limitatamente al campo delle attività sanitarie che prevedono l'esposizione di pazienti e di operatori per scopi medici a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, il fisico medico esercita, senza limitazioni di grado, la sorveglianza fisica della radioprotezione ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e le funzioni di responsabile della sicurezza di cui al punto 4.10 del quadro 4 dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro della sanità 2 agosto 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1991. Il fisico medico esercita altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
      3. Le prestazioni professionali del fisico medico non si sovrappongono a quelle attribuite dalla legislazione vigente in materia alla esclusiva competenza della professione medica.